Con l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza il contributo, che era fissato a quota 200 euro, viene aumentato a 250 euro. A chi ha pagato la somma prima di Ottobre 2018, potrebbe essere richiesta l’integrazione di 50 euro da mostrare con apposita ricevuta di pagamento. La circolare ministeriale del 4.10.2018 riporta infatti: <<qualora necessario, potrà essere richiesta l’integrazione di 50 euro agli interessati>>. (scarica il file PDF)
QUANDO SI PAGA IL CONTRIBUTO
- Chi presenta la domanda di cittadinanza;
- Contributo scaduto: passato un anno dalla dichiarazione di inammissibilità o di rifiuto della domanda, il contributo si riterrà scaduto e il contributo dovrà essere nuovamente pagato, potendo però chiedere il rimborso dei soldi già versati. Se non è passato 1 anno il contributo si può riutilizzare.
- Domanda rigettata: con il rigetto della domanda di cittadinanza, è necessario pagare nuovamente il contributo, perché a differenza del rifiuto o dell’inammissibilità, il contributo non può essere né riutilizzato, né rimborsato.

QUANDO NON SI PAGA IL CONTRIBUTO
- Domanda rifiutata
- Domanda dichiarata inammissibile
Attenzione: Si può riutilizzare il contributo utilizzato precedentemente a meno che non sia stato pagato da oltre un anno.
FAQ
SU QUALE CONTO CORRENTE VA VERSATO IL CONTRIBUTO?
Conto corrente dedicato n.809020 da intestare a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.
COME SI PAGA IL CONTRIBUTO?
Bisognerà presentare l’apposito bollettino (vedi allegato) e pagarlo in posta.

COME SI CHIEDE IL RIMBORSO?
Per richiedere il rimborso sarà sufficiente compilare un modulo indirizzato al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (vedi allegato). Le modalità per la richiesta del rimborso sono: PEC (posta elettronica certificata) o lettera raccomandata r/r.